Superbonus 110%: la polizza assicurativa imposta dal Decreto Rilancio proteggerà l'asseveratore, i suoi clienti e lo Stato?

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Il superbonus 110% porterà molto lavoro per i professionisti che tuttavia sanno che non è tutto oro quel che luccica e temono il peggio, tra cui di scoprire in punto di sinistro di non essere coperti dalle assicurazioni che hanno regolarmente pagato.
Con questo articolo desidero indicare ai Professionisti tecnici come tutelare efficacemente il proprio patrimonio.

I rischi degli asseveranti

Il ruolo dell’asseverante risulta di fondamentale importanza per l’ottenimento delle detrazioni fiscali potenziate al 110% e pertanto il Decreto Rilancio, in caso di asseverazioni mendaci, ha previsto:
Sanzioni penali. L’art. 481 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161”.
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 la cui entità dipenderà dalle capacità dell’avvocato difensore ed in buona dose anche … dalla dea fortuna cioè dalla comprensione/perizia/senso di giustizia … del Giudice
Comunicazione all’Ordine di appartenenza dell’illecito penale
Risarcimento del danno, cioè della perdita del beneficio

Le misure di tutela previste dal DL Rilancio

Poiché lo Stato tiene a tutelare sé stesso ed i cittadini, il decreto Rilancio impone all’asseverante, già dotato della polizza idonea imposta dalla L.137/2012, un’ulteriore assicurazione stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020.
L’asseverante quindi dovrebbe a questo punto essere in una botte di ferro … se non che sembra che al legislatore siano sfuggiti alcuni dettagli che garantiscano l’effettiva tutela dell’asseverante e, di conseguenza dei suoi clienti e dello Stato. Il pagamento del danno da parte della compagnia di assicurazione è tutt’altro che automatico. La legittima aspettativa dell’assicurato di vedersi tutelato dall'impresa di assicurazioni, ovvero di vedersi risarciti sia i danni di cui fosse ritenuto responsabile, sia le spese legali necessarie per resistere all'azione legale promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicurato (Art. 1917 CC), è spesso disattesa perché in punto di sinistro può emergere che il caso non sia coperto, oppure che l’assicurando non abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi precontrattuali e contrattuali, oppure a quelli previsti dal Codice Civile.

Può anche accadere che la compagnia non si esprima affatto circa la copertura assicurativa, lasciando l’assicurato totalmente sguarnito. Si tratta in realtà di una situazione assai frequente, ove l’unica soluzione per l’assicurato è quella di citare in giudizio la compagnia. Ciò ha la conseguenza che la compagnia agirebbe in giudizio contro l’interesse dell'assicurato e che l’assicurato dovrebbe sostenere le spese legali della propria difesa.
Da tutto quanto sopra risulta evidente che, in caso di asseverazione infedele, l’incasso dell’importo assicurato da parte dell’Agenzia delle Entrate a carico della compagnia di assicurazione non è affatto automatico, come invece aveva ipotizzato il legislatore con la prima stesura dell’ar.7 del decreto asseverazioni, ove prevedeva che“constatata l’asseverazione infedele, l’Agenzia delle Entrate avvia le procedure nei confronti della compagnia assicuratrice per l’incasso dell’importo assicurato.”


Fonte: www.lavoripubblici.it