Superbonus 110%, l’insostenibile responsabilità dei professionisti

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L'onere dell'asseverazione degli interventi e della relativa assicurazione rischia di ostacolare l'applicazione della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie. Le proposte di Finco e Ance

Il decreto n. 34/2020 (cd decreto Rilancio) ha introdotto la detrazione fiscale del 110 per cento per interventi di riqualificazione energetica dell’edificio (Ecobonus), anche detta Superbonus. L’agevolazione spetta a condizione che si abbia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o si raggiunga la classe energetica più alta. Un risultato che deve essere documentato dall’Attestato di prestazione energetica (Ape). E che va riferito alle condizioni prima e dopo l’intervento e rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico che accedono al Superbonus l’efficacia degli interventi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Questo sulla base del decreto Mit n. 58 del 2017, aggiornato con Dm 24/2020.

Le sanzioni per asseverazione infedele

Le responsabilità in capo ai professionisti e i meccanismi per la cessione del credito fissati dal decreto Rilancio potrebbero comportare il pagamento dell’intero importo dei lavori agevolati da parte dei tecnici professionisti. Che, in base al decreto, sono incaricati di asseverare la regolarità e l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese sostenute.
In caso di attestazioni e asseverazioni infedeli, i professionisti incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele emessa. E devono inoltre risarcire i clienti dagli eventuali danni causati dalla propria attività, se il committente decidesse di sostenere le spese, rinunciando alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Polizza assicurativa obbligatoria per i professionisti

Per questo, i professionisti devono sottoscrivere una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Una polizza che deve avere un massimale adeguato alla quantità delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni, e comunque non inferiore a 500 mila euro. Senza parametri per definire l’entità dei danni per i quali il professionista deve assicurarsi, il premio annuale da corrispondere potrebbe risultare insostenibile.


Fonte: www.teknoring.com